CODICE DEL TERZO SETTORE, LE CRITICHE (E LE PROPOSTE) DEL VOLONTARIATO
Cosa accadrebbe se il Codice del Terzo Settore fosse approvato così com’è? I punti di criticità e le proposte di modifica del volontariato laziale presentate alla Regione
09 Giugno 2017
A metà Maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato gli schemi di decreto della legge delega per la riforma del Terzo Settore: impresa sociale, 5 per mille e Codice del Terzo Settore. Ora per l’approvazione definitiva è richiesto il parere della Conferenza Stato Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti.
Ma quali sarebbero le conseguenze per il volontariato se il provvedimento sul Codice del Terzo settore venisse approvato in via definitiva nella sua formulazione attuale? Un tema caldo in questo periodo, di cui si è discusso a lungo anche in occasione degli incontri territoriali organizzati nel Lazio dalla Conferenza regionale del Volontariato con il supporto di Cesv e Spes.
Incontri dai quali è stato elaborato un documento (per la versione integrale clicca qui) di Osservazioni e proposte di modifiche allo schema di decreto legislativo recante Codice del Terzo Settore. Osservazioni e proposte poi presentate dall’Osservatorio del Volontariato del Lazio durante l’incontro alla Regione del 7 giugno scorso in vista del parere della Conferenza Stato Regioni.
Le osservazioni e le proposte di modifica sono sintetizzate in quattro macro-questioni:
- Le nuove prescrizioni per gli statuti e gli effetti sulle organizzazioni d volontariato
- Il Registro Unico Nazionale e le associazioni di volontariato: opportunità e difficoltà
- I rapporti tra volontariato ed enti pubblici: dalle convenzioni al Consiglio nazionale del terzo settore
- L’utilizzo degli immobili pubblici, delle risorse, e gli effetti di alcune disposizioni su imposte e tributi.
Il Codice del Terzo Settore e le nuove prescrizioni per gli statuti
Negli articoli che definiscono il volontariato, si afferma correttamente che tutti gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari.
Tuttavia i volontari, se sono presenti in tutti gli enti di terzo settore sono una linfa per attività gratuite e, come dice il comma 3 dell’art. 17: “ L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario”. Se il beneficiario è un utente e la retribuzione viene data da un ente pubblico si realizza una contraddizione insanabile.
Si propone, quindi, che nel Decreto venga precisato che, per gli enti che partecipano a gare ed appalti, non debba essere consentito l’utilizzo del lavoro volontario per abbattere i costi ed operare ribassi che altri enti non potrebbero proporre.
La questione dei rimborsi con autocertificazione, per quanto contenuta, è in contraddizione con il divieto di rimborsi di tipo forfettario. Una questione da sempre controversa per il volontariato, che si propone di eliminare.
Alcune proposte sono state avanzate sul tema di atti costitutivi e statuti.
- Si propone di eliminare la possibilità degli statuti di prevedere forme diverse di diritto di voto da quelle previste e di eliminare questa possibilità per le associazioni
- Riguardo l’articolo 25 sulle “Competenze inderogabili dell’assemblea”, si propone di escludere dalla possibilità di deliberare al posto dell’assemblea “l’organo amministrativo”, ferme restando le altre opzioni.
- Nell’articolo 26 al comma 2 si introduce la possibilità che non tutti gli amministratori siano scelti tra gli associati. Questo è difforme da ogni idea di organizzazione paritaria ed andrebbe eliminato.
- Viene introdotta la possibilità di inserire “enti di terzo settore non soci” tra gli amministratori. La proposta è quella di abolire questa possibilità – così come per gli enti ecclesiastici – per evitare forme oblique di condizionamento.
- La possibilità che lavoratori o utenti siano presenti negli organi di amministrazione – interessante per gli enti gestori di servizi come le imprese sociali, le cooperative, le fondazioni – appare singolare e inopportuna per le associazioni.
La denominazione sociale. L’art. 32 comma 3 stabilisce che “La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV”. A questo proposito la richiesta avanzata è quella che le associazioni già presenti nei registri regionali possano aggiungere la locuzione o l’acronimo ODV negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico senza, tuttavia, avere l’obbligo di modifica dello statuto.
L’ordinamento e l’amministrazione (art. 34). Sarebbe auspicabile che non solo le ODV avessero organi sociali composti solo da soci, ad eccezione, ovviamente, degli eventuali revisori.
Il Registro Unico Nazionale: opportunità e difficoltà
Su contenuto e aggiornamento. L’articolo 48 stabilisce le informazioni che dovrebbero risultare per ciascun ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (denominazione e forma giuridica; sede legale e eventuali sedi secondarie; data di costituzione; oggetto dell’attività di interesse generale, codice fiscale o partita IVA; eventuale patrimonio minimo e generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni).
Una previsione che potrebbe generare una valanga di comunicazioni verso il registro nazionale poiché gli attuali registri regionali non contengono, ad esempio, le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. La proposta è quella di prevedere una acquisizione progressiva delle informazioni, completando l’anagrafica alla consegna del primo rendiconto o bilancio.
Su iscrizione e cancellazione dal Registro unico. Le Regioni e le province autonome disciplinano con proprie leggi i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore. Si propone, tuttavia, una competenza in capo alle Regioni a legiferare anche su altre questioni e su quelle relative alla partecipazione ed al coinvolgimento degli enti.
L’articolo 54 è dedicato alla trasmigrazione dei Registri esistenti. Il comma 2 obbliga gli uffici del Registro nazionale a richiedere informazioni o documenti, con conseguente ingestibilità per l’ufficio stesso e inutile aggravi per le associazioni. Da questo punto di vista si propone di vincolare la trasmissione delle informazioni e dei documenti mancanti alla possibilità di inserire i rendiconti ed i bilanci che , essendo obbligatori ed a pena di decadenza, rappresentano il limite legittimo entro cui vanno trasmessi i dati mancanti.
I rapporti con gli enti pubblici
Le due metodologie principali di rapporto tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale e gli enti locali sono la co-programmazione e la co-progettazione. Lo strumento principe sono le convenzioni. Si rileva, tuttavia, che il riferimento a tutti gli enti di terzo settore comporta l’assenza delle altre forme di rapporti, ed in particolare della più importante per la stabilità delle prestazioni: il sistema di autorizzazione ed accreditamento, procedura privilegiata per la continuità e l’efficienza delle prestazioni rivolte ai cittadini, in particolare quelle relative ai livelli essenziali.
Sui rapporti con gli enti pubblici. Nel Titolo 7 dovrebbero essere compresi modalità e strumenti altri utili a tale rapporto e quindi il sistema di autorizzazione ed accreditamento, oltre alle procedure da adottare, con gli enti del terzo settore, in caso di gare ed appalti, anche alla luce delle Raccomandazioni europee, del nuovo Codice degli Appalti e delle recenti deliberazioni dell’Anac.
Si propone di incoraggiare la facoltà delle Regioni di legiferare, coerentemente al Decreto per l’istituzione del Consiglio Regionale del Terzo Settore e di tutti gli altri organismi e strumenti della partecipazione e dalle rappresentanza, come le Conferenze regionali del volontariato e della promozione sociale, le Consulte o gli Osservatori comunali, aziendali e regionali.
Sul Consiglio nazionale del terzo settore normato dall’articolo 58 e istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Consiglio nazionale ingloba e, di fatto, sostituisce opportunamente gli Osservatori del Volontariato e della Promozione sociale anche se la composizione tiene conto solo delle reti associative e le altre nomine, previste all’articolo successivo, sono demandate al Forum Nazionale del Terzo settore. Tuttavia comporta la scomparsa della Conferenza Nazionale ed il rischio che, a cascata, scompaiano anche le Conferenze regionali del Volontariato e della Promozione Sociale.
La proposta è, quindi, quella di prevedere la facoltà per le Regioni di legiferare per l’attivazione del Consiglio Regionale del Terzo Settore e per l’istituzione delle Conferenze regionali del volontariato e della promozione sociale, luoghi e strumenti massimi di relazione che rischiano di scomparire.
Immobili pubblici, risorse ed effetti su imposte e tributi
Il comma 2 dell’articolo 71 parla di comodato di beni mobili ed immobili di proprietà degli enti pubblici agli enti di terzo settore. In questo senso si richiede di indicare se il comodato è a titolo gratuito o la normativa alla quale dovranno adeguarsi gli enti pubblici. Il comma 3 – sui beni culturali immobili – parla di concessione con obbligo di recupero, restauro, ristrutturazione. Una disposizione che appare in contrasto con la normativa sui beni confiscati e limita fortemente la concessione solo per beni culturali che necessitano di restauro e/o recupero. Si propone, inoltre, di prevedere una preferenza di assegnazione di questi beni, ma non una esclusività.
Sulle risorse finanziare e il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. Secondo il comma 3 dell’articolo 72, ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio atto di indirizzo, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili in base alle risorse disponibili. Di conseguenza (comma 4) individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili. Si propone, invece, che il Ministero trasferisca alle Regioni le risorse del Fondo, delegandole ad individuare i soggetti attuatori, ovviamente sulla base dell’atto di indirizzo generale.
Le “Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore”. Si propone l’intero trasferimento alle Regioni delle risorse individuate nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 (2 milioni di euro dell’articolo 12, della legge n. 266 del 1991 e 5,16 milioni di euro dell’art. 1 della legge n. 438 del 1998) per il sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e la destinazione a soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore nelle sezioni corrispondenti.
Su imposte dirette e tributi locali. L’art. 82 dispone il pagamento dell’imposta di registro (attualmente in misura fissa di € 200,00) per tutte le registrazioni di atti costitutivi , statuti e di ogni modifica di statutaria. Una novità molto pesante per le associazioni di volontariato che in forza della legge 266/91 (ora abrogata) erano esenti sia della imposte di registro, che dall’imposta di bollo. Si propone, quindi, l’esenzione totale per le associazioni per la registrazione di tali atti.