PIÙ CHIAREZZA CON LE LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI

La speranza è che i rapporti tra volontariato ed enti locali diventino più corretti, grazie alla delibera dell'Autorità Anticorruzione.

di Mario German De Luca

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) presieduta da Raffaele Cantone, con la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 ha emanato le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali. Le Linee Guida sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016.
Secondo l’Autorità anticorruzione, lo strumento per attuare la collaborazione tra gli enti pubblici e le organizzazioni di volontariato è la “convenzione”. Per le associazioni di volontariato questo passaggio è assodato e ben definito dal’ art. 7 della Legge quadro  sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991. Per completezza anche la Legge n. 383  del 7 dicembre 2000, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, all’art. 30  prevede e norma lo strumento della “convenzione”, che le Linee Guida hanno ignorato.

Uno strumento applicato male

Non sempre gli enti pubblici hanno applicato questo strumento con regolarità e efficacia. Si sono spesso palesate due  tipologie di difformità alla integrale applicazione dello strumento “Convenzione”:

  1. a volte gli enti pubblici non hanno riconosciuto i rimborsi per l’assicurazione obbligatoria del volontari ed in generale hanno concepito la convenzione più come una concessione ad operare, che come riconoscimento del ruolo del volontariato nel perseguimento di obiettivi di interesse generale;
  2. a volte gli enti pubblici hanno richiesto alle associazioni di volontariato di partecipare a bandi per l’affidamento di servizi complessi, innestando un rischio di concorrenza sleale nei confronti degli altri enti del Terzo settore che, nelle loro proposte progettuali, devono inserire, necessariamente, i costi del personale.

L’Anac ha ripreso gli elementi essenziali dello strumento “convenzione” traendoli dall’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328, confermando l’esattezza delle richieste più volte avanzate dal mondo del volontariato.

Le precisazioni delle linee guida per l’affidamento di servizi

Appare utile sottolineare le precisazioni ed i chiarimenti presenti nelle Linee Guida per l’affidamento di servizi dell’Anac.
Innanzitutto viene chiarito che le  “convenzioni” devono prevedere attività compatibili con le organizzazioni di volontariato e le loro finalità. Un esempio sarebbe non dover affidare una mensa scolastica ad una associazione di volontariato solo perché possiede una cucina mobile o perché tra i suoi soci c’è un cuoco professionista.
La seconda precisazione riguarda la sottolineatura, che l’ambito preferenziale di azione dell’associazionismo nel contesto del sistema integrato di interventi e servizi sociali, deve essere individuato nella funzione di supporto a servizi complessi già esistenti e delle attività scaturite dal processo di coprogettazione  con gli enti pubblici.
La terza precisazione riguarda la natura dei rimborsi, in cui si precisa che essi devono avere ad oggetto i soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.
Un’ultima annotazione per gli enti pubblici distratti: al fine di valorizzare l’apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali (art. 3 del d.p.c.m. 30 marzo 2001) è stata prevista una riserva in favore delle organizzazioni di volontariato  per l’erogazione di servizi alla persona, con le limitazioni sopra menzionate, anche in deroga all’applicazione delle regole di evidenza pubblica, soltanto allorquando siano garantiti i principi generali di universalità, solidarietà, efficienza ed economicità ed adeguatezza.

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