LAZIO, COPROGETTAZIONE: LE NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI
Un’analisi delle nuove Linee guida della Regione Lazio su coprogrammazione e coprogettazione. Dai destinatari alla comparazione delle proposte e la compartecipazione degli enti
26 Gennaio 2024
La Giunta Regionale del Lazio ha approvato, con Deliberazione del 29 dicembre 2023 n° 987, le nuove Linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, pubblicata sul Bollettino Ufficiale numero 6 del 18 gennaio 2024. La Delibera del 29 dicembre revoca le precedenti linee guida regionali di giugno 2017 (emanate prima della pubblicazione del Codice del terzo settore), mentre non è stata revocata la Deliberazione della Giunta regionale del 24 ottobre 2017 n. 688 Linee di indirizzo in materia di partecipazione attiva nella programmazione territoriale delle politiche sociali, che potrà essere utilizzata per orientare le attività di coprogrammazione.
Le nuove linee guida dicono pochissimo sulla coprogrammazione pertanto è utile fare riferimento sia alla citata Delibera regionale che alle Linee guida ministeriali approvate con Decreto 72 del 2021. Infine nelle linee guida non è citata l’«iniziativa di parte di uno o più ETS» nella coprogrammazione, come invece suggeriscono le linee guida ministeriali, a cui si può fare riferimento.
I destinatari
Partiamo dalla esplicitazione dei destinatari. La premessa li elenca: «Le presenti Linee Guida dettano indicazioni alla Regione Lazio, alle società regionali in regime di “in house providing”, agli enti pubblici dipendenti, alle agenzie, alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP ex IPAB), ai Distretti Socio Sanitari e ai singoli Comuni. Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale possono applicare le presenti linee guida nel rispetto dei propri ordinamenti».
Importante risulta la sottolineatura del punto 1: superare l’idea dell’unicità del sistema pubblico deputato allo svolgimento di attività di interesse generale definiti dall’art 5 del Codice del Terzo settore, valorizzando l’«autonoma iniziativa dei cittadini», prevista dalla Costituzione Italiana. Questo comporta l’applicabilità delle linee guida regionali su tutte le 26 attività previste dal suddetto articolo 5 e non solo sulle attività sociali e sanitarie.
La coprogettazione
Tutto il resto delle Linee Guida è dedicato alla coprogettazione. La versione definitiva approvata esordisce rilevando che: «essa è finalizzata alla realizzazione di progetti di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione, con un approccio che non guardi unicamente al singolo servizio, ma all’integrazione tra le diverse azioni utili. La coprogettazione è uno strumento che supera il tradizionale rapporto sinallagmatico tipico del contratto pubblico, che ha da sempre caratterizzato la relazione tra pubblico ed enti del terzo settore, e promuove una nuova metodologia negoziale caratterizzata da una costruzione condivisa delle politiche sociali e da un coinvolgimento attivo degli ETS.»
Possiamo quindi dire che si collabora per costruire azioni integrate e non la progettazione di un unico servizio e che questa collaborazione non è ispirata al rapporto tra chi eroga il servizio (gli ETS) e chi lo richiede e lo paga (PA) secondo la logica del Codice dei Contratti pubblici, ma al coinvolgimento attivo degli Ets nella costruzione delle politiche pubbliche.
Gli enti ammessi alla co progettazione sono esclusivamente gli ETS come definiti dall’art. 4 del CTS, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Vengono inseriti opportunamente anche altri soggetti, definiti Partner di sostegno, che potranno ampliare, a titolo gratuito, la definizione e la realizzazione delle azioni co-progettate.
Le fasi del procedimento di coprogettazione sono estratte dalle linee guida ministeriali, con l’avvio del procedimento – ad esempio la nomina responsabile -; la pubblicazione dell’avviso non competitivo di coprogettazione e dei relativi allegati; l’istruttoria, l’individuazione degli ETS, lo svolgimento delle sessioni di coprogettazione con gli ETS e i partner; la sottoscrizione della convenzione, anche se sono possibili avvisi di coprogettazione senza che vengano stipulate convenzioni. Il procedimento di coprogettazione può essere avviato d’ufficio, con la pubblicazione di un avviso pubblico non competitivo o può essere oggetto di iniziativa di parte di uno o più ETS in base a quanto previsto dalla legge che regola i procedimenti amministrativi.
In caso di iniziativa di parte, gli ETS, singoli o associati, devono presentare all’amministrazione una proposta progettuale formalizzata, che indichi l’idea progettuale, le attività del partenariato del privato sociale, le risorse eventualmente messe a disposizione e le eventuali richieste all’ente, anche riferite alle risorse.
La comparazione delle proposte e la compartecipazione degli enti
Nel caso in cui una proposta presentata dagli ETS, singoli o associati, sia accolta, l’ente pubblica un avviso, con cui dà notizia della valutazione positiva e dà agli altri ETS eventualmente interessati la possibilità di presentare il proprio progetto per una valutazione comparativa. Le linee guida elencano i contenuti che dovrebbe avere un avviso di coprogettazione come previsti dalle linee guida del Ministero. Viene aggiunta esplicitamente l’eventuale compartecipazione degli enti (risorse economiche e/o finanziarie; cofinanziamento in termini di personale/volontariato; risorse immateriali varie, eccetera). Pur non essendo vincolante è evidente che la successiva comparazione delle proposte spinge – direi costringe – gli ETS a proporre cofinanziamenti di varia natura per partecipare alla coprogettazione. Criteri come questi, di solito, rischiano di scoraggiare la presenza di enti di terzo settore di piccole e medie dimensioni e della gran parte di delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale. Si parte da un avviso dichiarato non competitivo e, poi, si inseriscono richieste che, oggettivamente, selezionano riducendo drasticamente la partecipazione dei soggetti di terzo settore territorialmente significativi. Occorrerà fare molta attenzione all’inserimento di questo contenuto che, ovviamente, non è obbligatorio per gli enti pubblici.
L’individuazione degli ETS
Un ultimo interessante elemento riguarda l’individuazione degli ETS. Nelle linee guida vengono proposti due possibili esiti della valutazione delle domande pervenute, tenendo conto di quanto previsto nell’Avviso pubblico non competitivo di coprogettazione, esiti questi alternativi fra loro: la pubblicazione dei soli ETS ammessi alla coprogettazione e di quelli esclusi con i motivi di esclusione; la pubblicazione dell’elenco di tutti gli ETS che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, e la loro ammissione al percorso di co-progettazione.
La differenza tra i due esiti definisce, meglio di ogni altra cosa, le intenzioni dell’ente pubblico sul grado di partecipazione alle decisioni che vogliono e la disponibilità ad intercettare più o meno realtà territoriali di terzo settore che possano realizzare le Finalità della co-progettazione: di integrare diverse azioni utili e non guardare unicamente alla realizzazione del singolo servizio. Questa, in definitiva, è l’essenza della forza generatrice che potrebbe avere una coprogettazione ben fatta.