…MA IL VOLONTARIATO NON È AL CENTRO DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le associazioni ed i volontariati non possono essere considerati come organizzazioni produttive di beni e servizi

di Mario German De Luca

Riforma e volontariato: che spazio ha il volontariato nella cosiddetta riforma del Terzo Settore, più precisamente  “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”?
L’annuncio di una legge sul “cosiddetto” Terzo settore aveva destato interesse, perché si rilevavano necessità di semplificazione ed armonizzazione delle numerosissime leggi di settore, promulgate quasi tutte nei primi anni 90. Gli intenti dichiarati dal Governo sono sempre stati molto espliciti e si potrebbero riassumere in due macro obiettivi: valorizzazione del principio di sussidiarietà e centralità delle capacità produttive ed occupazionali di tutti gli enti del Terzo settore.

Riforma e volontariato

Nel processo di costruzione del disegno di legge, si è proceduto nel compito di far convivere gli obiettivi dichiarati dal Governo e le aspettative delle organizzazioni del Terzo settore, non sempre con esiti positivi. Il risultato finale appare come una legge centrata sulla regolazione delle potenzialità e sulla necessità di controllo di un mondo produttivo, più che sulla promozione e sullo sviluppo di nuove forme di cittadinanza e partecipazione. Le organizzazioni di volontariato ed i volontariati, nelle forme che si stanno moltiplicando, non possono essere guardate, sostenute e sorvegliate nello stesso modo delle organizzazioni produttive di beni e servizi, per quanto di interesse generale.

Riforma e volontariato: l’armonizzazione delle leggi

Non si può dire che la Legge Delega metta al centro il volontariato. Anche l’art. 5, che è espressamente dedicato ad “Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso”, affronta prevalentemente il tema della revisione del sistema dei Centri di Servizio, che non esaurisce le aspettative di attenzione e supporto del volontariato. Tuttavia, ripercussioni per le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale si possono rintracciare anche in altre parti del testo.
Per l’art. 5, la legge quadro sul volontariato (266/91) e la legge sulla promozione sociale (383/2000), dovranno essere sottoposte ad una “revisione organica”, per ora individuata solo attraverso alcuni criteri generali. Il più significativo è quello che impegna il Governo ad armonizzare e coordinare le leggi suddette, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione, le tutele dello status di volontario e segnalano la specificità della organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e di quelle operanti nella protezione civile.

Il sostegno agli enti del Terzo settore 

Il sostegno alle attività degli enti di Terzo settore viene, per lo più, affrontato attraverso agevolazioni e sostegno economico, anche attraverso il riordino e l’armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. Per le associazioni di volontariato e di promozione sociale, viene istituito un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, che a regime dovrà essere di 17,3 milioni nel 2016 e di 20 milioni dal 2017.
Sarebbe però utile comprenderne le modalità di utilizzo: bisognerebbe infatti evitare la riproposizione di modalità di assegnazione attraverso uno o più bandi nazionali, metodo che in passato ha evidenziato insufficienze e provocato frammentarietà degli interventi. Sarebbe invece opportuna un’articolazione regionale ed una modalità di destinazione rinnovata e moderna dei fondi finalizzati, davvero, al sostegno delle attività delle associazioni e non progetti ex novo.
La legge sottolinea inoltre la necessità di promuovere l’assegnazione degli immobili pubblici inutilizzati, nonché dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata e di prevedere agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge.

Il 5 per mille e il registro unico

La riforma del 5 per mille (“strutturale”, dice il testo) prevede la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso. Si auspica che questa riforma affronti i nodi, anche rilevati dalla Corte dei Conti (Delibera 14/2013 e segg.), con particolare attenzione al cosiddetto “tetto di spesa annuo”.
Riforma e VolontariatoL’ultima segnalazione è dedicata all’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, obbligatoria per gli enti del Terzo settore, che si «avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell’articolo 9».  In pratica quasi tutte le organizzazioni di volontariato.
Ovviamente i Registri esistono già e sono regionali, ma devono assumere requisiti uniformi all’interno del Registro unico nazionale. Anche questo punto suscita alcuni interrogativi (Le associazioni di volontariato e di promozione sociale si devono iscrivere al nuovo Registro Unico sia se già iscritte ai Registri regionali sia se non lo sono? Quali sono le procedure possibili per evitare che il Registro Unico diventi solo una sorta di anagrafe priva di effettiva utilità?)
Parlando di riforma e volontariato, in sintesi possiamo dire che sarà utile procedere ad un processo di “ripulitura” salvaguardando, precisando, e valorizzando le caratteristiche della cittadinanza attiva organizzata, che presta attività gratuite e volontarie, e distinguendo queste dalle innumerevoli e utili attività di impresa sociale /cooperativa. Perché l’impresa sociale non è la centralità del Terzo settore, ma uno dei suoi soggetti.

…MA IL VOLONTARIATO NON È AL CENTRO DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

…MA IL VOLONTARIATO NON È AL CENTRO DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE