SFRATTI ALLE ASSOCIAZIONI: LA CORTE DEI CONTI LI DICHIARA ILLEGITTIMI
La Corte dei Conti assolve i dirigenti comunali che non avevano sfrattato Agorà 80 e Insieme con te, riconoscendo il valore sociale delle associazioni
19 Aprile 2017
Sono una vittoria le prime due sentenze della Corte dei Conti, che riguardano la vicenda giudiziaria sulla questione degli sfratti alle associazioni di Agorà 80, che in un immobile a canone agevolato in via della Penitenza 33 a Roma gestisce l’omonimo teatro, e di Insieme con Te, storica organizzazione molto attiva sul tema della salute mentale.
Con queste sentenze la Corte dei Conti ha assolto i dirigenti del Comune di Roma, che non avevano sfrattato le organizzazioni a cui erano stati assegnati in via provvisoria gli immobili di proprietà del Comune di Roma dietro pagamento di un canone agevolato. Ha creato un precedente giurisprudenziale, ma, soprattutto, ha dato un riconoscimento oggettivo e fondamentale al valore sociale aggiunto che caratterizza le organizzazioni, il volontariato, il terzo settore, il loro impegno quotidiano.
Il valore sociale al di là di termini o scadenze
Nel caso di Agorà 80, ad esempio, come si legge in sentenza, la concessione provvisoria degli spazi era stata emessa in base a deliberazioni regolamentari comunali che prevedevano l’assegnazione «di beni demaniali o patrimoniali indisponibili per le utilità sociali ivi previste (anche culturali) con pagamento di canone ridotto al 20% del prezzo di mercato».
Nulla da ridire quindi sull’assegnazione, ma per il Procuratore regionale, quelle condizioni dovevano essere valide solo nei limiti del termine di concessione o, comunque, fino al provvedimento definitivo. Allo scadere del tempo l’immobile avrebbe dovuto essere riacquisito e affittato al prezzo di mercato. Il fatto che questo non sia avvenuto crea un danno.
Questo è il punto e il valore decisivo della sentenza, che stabilisce che «la particolarità dei locali individuati, destinati, comunque, a usi di pubblica utilità sociali e culturali, non li rendeva utilizzabili e sfruttabili alla stregua di locali da affittare e, quindi, tale peculiarità rafforzava la natura di beni non fruibili sul libero mercato e rientranti tra quelli per i quali era prevista, dai regolamenti comunali 5625/1983, 26/1995 e 202/1996, una utilizzazione a prezzo ridotto e agevolato per finalità sociali e culturali». Nell’immobile si svolge un’attività da parte di un’associazione che ha un valore sociale e culturale che va riconosciuto e che non consente di trattare quel bene come fosse un ristorante o una qualunque attività commerciale e che dà il diritto a chi lo abita di avere un canone agevolato proprio in virtù del valore delle attività che vi svolge. E questo vale, afferma la sentenza, a prescindere dalla scadenza dei termini o dai rinnovi. Per questo non si può applicare un prezzo di mercato.
Sfratti alle associazioni, un risultato importante
Una piena vittoria nel merito per il volontariato, per il Terzo settore, per le tante associazioni e reti di volontariato che a marzo scorso avevano consegnato alla stessa Corte dei Conti una richiesta di deferimento del Vice Procuratore della Corte Regionale del Lazio Guido Patti alla Commissione Disciplinare, chiedendo di fare chiarezza sulle richieste di risarcimento esorbitanti, gli sfratti indiscriminati, gli sgomberi da sedi assegnate secondo procedure legali.
Una lettera era stata indirizzata ai Dirigenti Capitolini e una alla Politica e all’Amministrazione per l’adozione, da parte del Consiglio Comunale di Roma Capitale, di una delibera per il riconoscimento del valore sociale prodotto delle loro attività e della loro presenza sul territorio: «Nel caso del patrimonio pubblico concesso dall’Amministrazione», si legge nella lettera, «il corrispettivo monetario costituisce solo una parte di un più ampio corrispettivo erogato attraverso le attività di servizi specialistici culturali, educativi e sociali ad integrazione di quelli erogati direttamente dall’Amministrazione Capitolina e tale attività costituisce interesse pubblico generale».
Un primo passo importante per Cild, OPA (Osservatorio sulla Pubblica Amministrazione), Forum Terzo Settore Lazio, Coordinamento Periferie di Roma e Cesv – Centro Servizi per il Volontariato, che hanno portato avanti questa battaglia insieme alle associazioni.
Un primo passo che potrebbe far ben sperare per il futuro, come ipotizza l’avvocato Stefano Rossi, legale del Cesv: «Nella sentenza si rileva che la scadenza del termine senza che fosse intervenuta la concessione definitiva o senza che la stessa fosse stata rinnovata “non cambiava la natura del bene e la sua utilizzabilità alle stesse condizioni agevolate attuate con il provvedimento originario con conseguente impossibilità di praticare, per esso un prezzo di mercato”. Si arriva così ad escludere la sussistenza del danno erariale. Motivazione che, potenzialmente, porterà al rigetto di tutti gli altri procedimenti».